PR FESR 2021-2027
Intervento 2.1.1.1
La proposta di bando “Energia e Imprese”, di cui l’Intervento 2.1.1.1 del FESR MARCHE 2021/2027), prevede finanziamenti sia per l’efficientamento energetico dei processi che degli edifici, con interventi di produzione e consumo di energia rinnovabile. Le imprese potranno accedere ad un contributo, in “de minimis”, che può arrivare a coprire per le Piccole e Medie Imprese (PMI) il 100% del costo di investimento ammissibile, in parte in conto c/capitale (30%), in parte con finanziamento agevolato a tasso zero (max 70%).
DOTAZIONE FINANZIARIA
€ 20.291.587,62
BENEFICIARI
Tutte le Micro, Piccole, Medie, Grandi imprese con sede operativa nella regione Marche
ATTIVITA’ AMMESSE
B- Estrazione di minerali da cave e miniere;
C – Attività manifatturiere;
D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;
E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento;
F – Costruzioni;
G – Commercio all’ingrosso e al dettaglio;
H – Trasporto e magazzinaggio;
I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione;
M – Attività professionali, scientifiche e tecniche.
INTENSITA’ DELL’AGEVOLAZIONE
Le imprese potranno accedere ad un contributo, in “de minimis”, che può arrivare a coprire per le Piccole e Medie Imprese (PMI) il 100% del costo di investimento ammissibile.
L’agevolazione si compone di una quota di contributo a fondo perduto e di una quota finanziamento a
tasso zero in base alla dimensione d’impresa e secondo la seguente articolazione:
Dimensione impresa | % contributo massimo | % Quota c/capitale | % Quota SF Fondo Credito Energia |
Grande Impresa | 70% | 30% | 40% |
Piccola e media Impresa | 100% | 30% | 70% |
Dimensione impresa | Contributo massimo | Quota c/capitale | Quota SF Fondo Credito Energia |
Grande impresa | € 507.500,00 | € 217.500,00 | € 290.000,00 |
Piccola e media impresa | € 610.000,00 | € 183.000,00 | € 427.000,00 |
Investimento minimo ammissibile: euro 50.000,00
CUMULABILITA’
Il contributo è cumulabile per i medesimi costi ammissibili, con altre agevolazioni pubbliche (previste da norme comunitarie, statali, regionali) nel rispetto della normativa applicabile e nel rispetto delle intensità d’aiuto massime previste in tema di aiuti di Stato dalla Commissione Europea e in particolare dal Regolamento “de minimis”.
INTERVENTI AMMISSIBILI
OBBLIGATORI
A) Efficientamento energetico del processo produttivo (sostituzione di macchinari, impianti e linee produttive esistenti con macchinari, impianti e linee produttive ad elevata efficienza energetica (elettrica e/o termica) anche con l’applicazione di nuove tecnologie; è ammissibile anche l’installazione di impianti di cogenerazione – trigenerazione – sistemi ausiliari della produzione e di sistemi volti al recupero di energia dispersa;
B) Introduzione di sistemi di gestione e monitoraggio dell’energia;
C) L’installazione, per sola finalità di autoconsumo, di impianti a fonte rinnovabile per la produzione e la distribuzione dell’energia termica e/o elettrica; al fine di garantire % elevate di autoconsumo, il dimensionamento degli impianti dovrà essere effettuato con riferimento ai documentati fabbisogni annuali di energia del beneficiario (riportati in diagnosi energetica e attestati dalle bollette dei consumi aziendali); non sono ammessi interventi di installazione di impianti da fonte rinnovabile realizzati su coperture di amianto senza rifacimento della copertura; L’impianto fotovoltaico deve prevedere obbligatoriamente il sistema di accumulo; è possibile derogare tale obbligo qualora si dimostri un autoconsumo pari al 70% dell’energia
Sono ammissibili i sistemi di autoconsumo di cui al D. Lgs. n. 199/2021 e Decreto Ministeriale n. 414 del 07/12/2023.
FACOLTATIVI
D) Efficientamento energetico degli edifici produttivi, riqualificazione energetica dell’involucro e sostituzione impianti termici ed elettrici a servizio dell’edificio produttivo (si intendono inclusi anche i magazzini, gli uffici );
E) Sistemi di accumulo anche innovativi, accumulo con idrogeno verde; sono ammessi anche sistemi di accumulo a supporto di impianti già esistenti;
F) Interventi di ammodernamento delle cabine elettriche e installazione di gruppi di continuità (es. ups rotanti) di adeguata potenza, atti a garantire la regolare alimentazione degli impianti al verificarsi di interruzioni o variazioni temporanee (transitorie); sono ammessi anche interventi di rifasamento e comunque, installazione di sistemi per la stabilizzazione della tensione (power quality) purché funzionali all’intervento a) Efficientamento energetico del processo.
SPESE AMMISSIBILI
- spese per investimenti materiali quali fornitura, installazione e posa in opera di impianti, macchinari, attrezzature, sistemi, materiali e componenti necessari alla realizzazione del progetto, spese per l’acquisto di sistemi di monitoraggio e gestione dell’energia, opere edili ed impiantistiche strettamente necessarie e connesse alla realizzazione degli interventi ammissibili di cui al punto 3.1 del presente bando. Come spese funzionali sono ammesse anche le spese relative alla sostituzione delle coperture in amianto qualora spesa strettamente necessaria per la coibentazione della copertura o per l’installazione della fonte La spesa relativa alla sostituzione della copertura in amianto viene ammessa, quindi, solo in qualità di spesa accessoria;
- spese tecniche (comprese diagnosi energetiche e sistemi di gestione ISO 50001 e la direzione lavori) nel limite del 10% del costo complessivo dell’investimento (spese per opere, impianti, macchinari, ecc.) ammesso a
ATTENZIONE: Non sono ammesse spese obbligatorie ai sensi della normativa vigente (es. per le imprese energivore non verranno ammesse le spese relative agli investimenti obbligatori, ai sensi della normativa vigente, tra cui le spese per redigere la diagnosi energetica).
TERMINI DI AMMISSIBILITA’ DELLA SPESA
Sono ammesse:
- per la quota di contributo in conto capitale, le spese sostenute dal 1° gennaio 2023;
- per la quota di finanziamento agevolato Fondo Credito Energia, le spese sostenute dalla data della decisione di investimento, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 58 del Regolamento (UE) 1060/2021.
Ai fini dell’ammissibilità della spesa si considera la data di pagamento della fattura.
Per data di decisione di investimento si intende la data dell’atto di concessione del finanziamento.
PROCEDURA E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
L’intervento viene attuato con procedura “just in time” segue i principi dei bandi a sportello così come definiti all’art. 5, comma 3 del D. Lgs. n. 123/1998 «Nel procedimento a sportello è prevista l’istruttoria delle agevolazioni secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, nonché la definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell’intervento e alle tipologie delle iniziative, per l’ammissibilità all’attività »
Ciascuna domanda verrà, pertanto, esaminata singolarmente, in base all’ordine cronologico di arrivo per verificarne i requisiti di ammissibilità e di valutazione.
TERMINI DI PRESENTAZIONE
In attesa di pubblicazione
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