Per Credito d’Imposta si intende qualsiasi credito che il contribuente vanta nei confronti delle casse dell’erario dello Stato. Qualora si verificasse questa situazione detto credito può essere utilizzato per andare a compensare eventuali debiti, per il pagamento delle imposte dovute e infine, quando ammesso dalla casistica, se ne può richiedere il rimborso, nella dichiarazione dei redditi.
“Non è prevista la presentazione di un’istanza (non ci sarà quindi un clik day). L’incentivo sarà automatico a seguito di adeguata documentazione contabile e tecnica”.
Le modifiche inserite nella Legge di Bilancio:
Il credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo resterà in vigore fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, ma con significative modifiche.
Lo stabilisce la Legge di Bilancio 2019, in vigore dal 1° gennaio scorso.
Queste le principali novità che riguardano la disciplina:
– la rimodulazione delle intensità del beneficio in ragione della tipologia delle spese ammissibili ritorna alla doppia aliquota del 25% e del 50%. In particolare, la percentuale del 50% è applicabile, nel caso di attività di R&S organizzate internamente all’impresa, solo per le spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato in tali attività di ricerca e, nel caso di attività di ricerca e sviluppo commissionate a terzi, solo per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca nonché con start-up e PMI innovative indipendenti. Per tutte le altre spese, la percentuale scende al 25%;
– relativamente alle spese di personale, viene disposta la differenziazione tra il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e personale titolare di altri rapporti di lavoro diversi dal lavoro subordinato (lavoratori autonomi, collaboratori, ecc.);
– viene ritoccata la categoria delle spese relative alla ricerca commissionata che viene distinta tra quella affidata a Università, enti e organismi equiparati, nonché a imprese rientranti nella definizione di start-up e PMI innovative e quella affidata ad altri soggetti;
– altra novità: l’inclusione tra le spese agevolabili dei costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di R&S, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale. Tali spese possono essere escluse dal calcolo del credito di imposta nel caso in cui l’inclusione del costo dei beni previsti tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell’eccedenza agevolabile;
– è prevista una nuova modalità di calcolo: a partire dal 2019, il credito di imposta si applica nella misura del 50% sulla parte dell’eccedenza di spese in R&S rispetto alla media del triennio 2012-2014, proporzionalmente riferibile alle spese per il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato in tali attività di ricerca e per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca nonché con start-up e PMI innovative indipendenti, rispetto alle spese ammissibili complessivamente sostenute nello stesso periodo d’imposta agevolabile; per la parte residua, si applica l’aliquota del 25%;
– infine, la riduzione dal 20 a 10 milioni di euro dell’ammontare massimo del beneficio attribuibile in ciascun periodo d’imposta.
Vengono, inoltre, riscritte, con effetto già dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, le disposizioni relative agli adempimenti documentali per la spettanza e l’utilizzabilità del credito d’imposta.
SINTESI DELL’AGEVOLAZIONE
Soggetti beneficiari:
Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato.
Non è prevista la presentazione di un’istanza (non ci sarà quindi un clik day). L’incentivo sarà automatico a seguito di adeguata documentazione contabile e tecnica.
Attività ammissibili:
- a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti (d. ricerca fondamentale);
- b) ricerca pianificata e indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui al punto successivo (d. ricerca industriale);
- c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida (d. sviluppo sperimentale);
- d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
Attività non ammissibili:
Modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentano miglioramenti.
Spese ammissibili:
- I costi relativi al personale impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo che sia dipendente dell’impresa o in rapporto di collaborazione con l’impresa.
- Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo
- Spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative, diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
- Competenze tecniche e privative industriali, anche acquisite da fonti esterne.
Entità dell’agevolazione:
Il credito d’imposta e’ riconosciuto a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30.000,00 €, con percentuale variabile dal 25% al 50% della spesa incrementale, in ragione della tipologia delle spese ammissibili: per «spesa incrementale» si intende l’ammontare dei costi sostenuti nel periodo d’imposta per il quale si intende fruire dell’agevolazione in eccedenza rispetto alla media annuale riferita ai rispettivi medesimi costi sostenuti nel triennio 2012/2013/2014.
Le imprese costituite successivamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, la media non potrà che essere pari a zero.
Modalità di fruizione:
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale sono stati sostenuti i costi .
Sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi ammissibili sono stati sostenuti (da gennaio, anche se costi sostenuti un mese prima a dicembre). Sono compensabili tutte le voci dell’F24 , compresi contributi INPS, more, interessi.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF e IRES, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), né rileva ai fini del calcolo degli aiuti de minimis.
Termini di presentazione:
Domande presentabili fino ad esaurimento fondi.
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